STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica APS”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica APS”
Costituzione – denominazione-sede
Art. 1
È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile e del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), l’associazione denominata “Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica APS”, operante nel settore culturale. L’associazione ha la sede legale in Bologna Via Oberdan n° 17 e la sua durata è illimitata. Il trasferimento di sede all’interno del comune di Bologna non comporta una variazione statutaria.
Scopo – Finalità
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale L’attività è svolta a favore di propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Ai fini delle attività di interesse generale previste dall’art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss, l’associazione svolge le seguenti:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
L’associazione si pone come obiettivo la divulgazione scientifica impegnandosi a fornire al pubblico strumenti e informazioni per lo sviluppo di un’autonoma coscienza critica. L’intento dell’associazione è di coprire tutti gli ambiti della scienza, a titolo meramente esemplificativo temi che potrebbero essere trattati sono di carattere biologico, medico, geologico, fisico, chimico, matematico e astronomico.
Punto di riferimento delle attività è il patrimonio scientifico riconosciuto dalla comunità internazionale. Fonti dell’operato dell’associazione saranno, a titolo esemplificativo, manuali accademici, riviste scientifiche, esperti del settore, database on-line, informazioni di enti autorevoli e articoli validati con il processo di peer- review.
Art. 3
L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: conferenze, seminari, lezioni, dibattiti, manifestazioni, produzione di materiali multimediali, pubblicazioni periodiche e non. L’associazione può porre in essere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari nonché di servizi per il perseguimento dello scopo sociale.
Art. 4
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Soci
Art. 5
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopi di lucro o economico che condividono gli scopi dell’Associazione e che si impegnano a realizzarli. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, rivolta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale.
Art. 7
In caso di domanda presentata da un soggetto non gradito all’associazione, per esempio per ragioni di comportamenti scorretti, il Consiglio Direttivo può esprimersi, entro trenta giorni, in merito al rigetto. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto (messaggio di posta elettronica o sms) all’interessato specificandone i motivi.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla notifica: sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, all’Assemblea dei Soci.
Diritti e doveri dei soci
Art. 8
I soci di dividono nelle seguenti categorie:
a. fondatori
b. ordinari
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
Soci ordinari sono coloro che condividono le finalità dell’Associazione e sottoscrivono le quote associative.
Art. 9
La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo.
Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Art. 10
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
– al versamento del contributo associativo annuale
Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Laddove non intervengano nuove delibere si farà riferimento alla quota determinata per l’anno precedente. Il mancato pagamento della quota associativa implica la perdita del diritto di voto passivo e attivo.
Perdita della qualifica di socio
Art. 11
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per esclusione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che:
- si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere immediatamente notificata all’interessato. Il socio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione, potrà fare ricorso all’Assemblea dei Soci.
L’esclusione diventa operativa decorsi 30 giorni dalla notifica. Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Le delibere prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante messaggio di posta elettronica o lettera. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 12
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 13
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 14
Il patrimonio sociale non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento ed è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 15
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili e non possono essere rimborsate neanche in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio. Il patrimonio dell’ente è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attivita istituzionali statutariamente previste.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 16
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
Organi sociali e cariche elettive
– il Tesoriere;
– il Collegio Sindacale, qualora l’Assemblea ritenga di nominarlo.
Assemblea dei soci
Art. 17
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo, il giorno e l’ora della prima convocazione ed il luogo, il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore successivamente alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di un messaggio di posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
Nel caso di soci minorenni, la convocazione viene spedita al tutore legale. I soci sprovvisti di casella di posta elettronica ricevono la comunicazione mediante lettera postale o sms. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Non è ammessa la partecipazione per delega, ma è ammessa la partecipazione (anche in assemblea straordinaria) da remoto.
Art. 18
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 19
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei voti, salvo quorum diversi richiesti dalla legge e dal presente statuto. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Qualora il tutore legale di un socio minorenne, non sia socio dell’Associazione, egli potrà assistere all’Assemblea ma senza diritto di parola, salvo se riconosciutogli dal Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 20
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 21
L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
a) discute ed approva il bilancio;
b) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti; ha inoltre la responsabilità dell’operato dei componenti degli organi sociali;
c) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
d) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
e) risolvere le controversie tra i soci
f) ratifica l’esclusione dei soci
Art. 22
L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno un decimo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 23
L’assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Consiglio Direttivo
Art. 24
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero minimo di 3 elementi; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. I componenti sono eletti tra gli associati e tra le persone fisiche indicate da enti associati. Ai fini delle cause di ineleggibilità e di decadenza si fa riferimento all’art.2382 c.c.. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. La qualifica di tesoriere può essere rivestita anche da presidente o Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo di messaggio di posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
Non è ammessa la partecipazione per delega ma è ammessa la partecipazione da remoto.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) definire il programma generale annuale di attività e curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico – finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse
Art. 25
In caso di decesso, dimissioni, esclusione di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Presidente e Vicepresidente
Art.26
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente coordina l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Tesoriere
Art. 27
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Organo di controllo
Art. 28
L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; •vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
Art. 29
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, sono conservati presso la sede sociale e devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previo richiesta scritta da presentare al Consiglio direttivo. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni
Art. 30
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio della PA competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più altri ETS (individuati da Statuto, Assemblea, Organo di Amministrazione) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Norma finale
Art. 31
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.